Con il decreto direttoriale 29 luglio 2019 sono stati definiti i termini e le modalità per la presentazione delle domande di iscrizione all’elenco Mise dei manager qualificati e delle società di consulenza abilitate allo svolgimento degli incarichi manageriali oggetto delle agevolazioni.
I manager qualificati e le società di consulenza dovranno presentare le istanze di iscrizione all’elenco Mise esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile nell’apposita sezione “Voucher per consulenza in innovazione” del sito web del Ministero (www.mise.gov.it), dalle ore 10.00 del 27 settembre 2019 alle ore 17.00 del 25 ottobre 2019;
Trascorsi i termini per la trasmissione delle istanze di iscrizione di cui all’articolo 3, comma 1, con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, verrà pubblicato l’elenco Mise, reso disponibile nell’apposita sezione “Voucher per consulenza in innovazione” del sito web del Ministero (www.mise.gov.it).
Termini e modalità di presentazione delle domande da parte delle imprese
Per accedere alle agevolazioni previste dal Decreto, le imprese e le reti d’impresa potranno presentare la domanda, esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile nell’apposita sezione “Voucher per consulenza in innovazione” del sito web del Ministero (www.mise.gov.it).
L’iter di presentazione della domanda di agevolazione è articolato nelle seguenti fasi:
Durante la fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, le imprese dovranno indicare il manager qualificato con cui intendono sottoscrivere il contratto per le prestazioni di consulenza specialistica ammissibili al contributo, individuandolo tra i soggetti dell’elenco Mise. Le domande di agevolazione si intendono correttamente trasmesse esclusivamente a seguito del rilascio da parte della procedura informatica dell’attestazione di cui al comma 7, lettera c), numero 3 del Decreto.
Concessioni delle agevolazioni
Le agevolazioni sono concesse, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nei limiti della dotazione finanziaria stabilita all’articolo 3, comma 1 e tenuto conto delle riserve al comma 2 del medesimo articolo 3. La chiusura dello sportello per la presentazione delle domande dovrà essere disposta con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese e comunicata nel sito internet del Ministero e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria si considerano decadute. Perciò, le domande di agevolazione sono ammesse alla fase istruttoria sulla base dell’ordine cronologico di presentazione.
Per le domande che si concludono con esito positivo, il Ministero procederà, entro 90 giorni dal termine di chiusura dello sportello per la presentazione delle domande, ad adottare un provvedimento cumulativo di concessione delle agevolazioni con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, da pubblicare sul sito web del Ministero (www.mise.gov.it).
Erogazione delle agevolazioni
L’erogazione delle agevolazioni avverrà in due quote, secondo lo stato di avanzamento delle attività oggetto del contratto di consulenza e il pagamento delle relative spese. Il soggetto beneficiario può richiedere l’erogazione della prima quota, pari al 50% delle agevolazioni concesse, solo successivamente alla realizzazione di almeno il 25% delle attività previste dal contratto e al pagamento delle relative spese.
L’erogazione del saldo può essere richiesta solo successivamente alla conclusione delle attività previste dal contratto e al pagamento delle relative spese, nonché dovrà intervenire entro 60 giorni dalla data di emissione del titolo di spesa a saldo di cui all’articolo 6, comma 2.