REGIME FORFETTARIO: FLAT TAX 2019

Dicembre 2018

Definizione

La nuova Legge di Bilancio 2019, ancora in fase di approvazione definitiva, ha previsto l’entrata in vigore della cosiddetta “Flat tax” Partite Iva 2019, che altro non è che un’estensione dell’attuale regime forfettario al 15%. La cd. flat tax si applica ai contribuenti con un volume d’affari fino a 65.000 Euro. Coloro che detengono Partita Iva e generano reddito inferiore a quanto precedentemente riportato potranno godere di un’aliquota del 15% o del 5%, come imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Irap e delle addizionali regionali e comunali. Tale regime comporta, inoltre, la non applicazione dell’Iva sulle fatture emesse e, di conseguenza, l’indetraibilità dell’Iva sugli acquisti.

 

Funzionamento

Il sistema fiscale della flat tax si basa su un meccanismo non progressivo attraverso l’utilizzo di una sola aliquota, da applicare al reddito netto forfetizzato, al netto di eventuali contributi previdenziali versati nel corso dell’anno.

Le aliquote in vigore saranno:

  • 15% per le partite Iva con ricavi fino a 65.000 Euro;
  • 20% per le partite Iva con redditi fino a 100.000 Euro, ma solo dal 2020;
  • 5% per le startup, giovani under 35 e over 55.

 

L’aliquota della flat tax sarà applicata su una parte del reddito prodotto, in quanto già oggi il regime forfettario prevede, infatti, che le imposte siano calcolate in base al coefficiente di redditività stabilito per il settore economico di riferimento.

Attraverso due esempi è possibile comprendere come si calcolano le imposte dovute da un professionista e un’impresa che avranno accesso alla flat tax al 15%, oppure al 5% in caso di startup:

  • per i professionisti, il coefficiente di redditività stabilito ad oggi è pari al 78%. Supponendo che il fatturato annuo del professionista sia pari a 50.000 euro, in questo caso l’imposta sostitutivadovuta sul reddito forfettario di 39.000 euro sarebbe pari a 850 euro (39.000 x 15%) oppure pari a 1.950 euro (39.000 x 5%).
  • nel caso di un commerciante, ipotizzando un fatturato annuo di 50.000 euro, con la flat tax al 15%, l’imposta dovuta applicando l’aliquota al reddito forfettario di 20.000 euro (coefficiente di redditività 40%) è pari a 000 euro (20.000 x 15%), oppure nel caso di start-up pari a 1.000 euro (20.000 x 5%).

 

Accanto alla flat tax del 15% o 5%, i titolari di partita IVA in regime forfettario beneficeranno dell’esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica. L’esonero, tuttavia, riguarderà soltanto il lato attivo. Ancora molti dubbi riguardano la gestione del processo passivo di fatturazione elettronica, ovvero l’accettazione e ricezione dei file che transiteranno tramite il SdI dell’Agenzia delle Entrate.

 

 

Cause di esclusione

Al fine di poter aderire al regime forfettario fino ad oggi in vigore (Legge n. 190/2014), il contribuente doveva verificare le seguenti cause d’esclusione:

 

  • non rientrare in regimi speciali IVA o in regimi forfettari per la determinazione del reddito;
  • non essere residente all’estero,ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli stati membri nell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio Economico Europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
  • effettuare in via esclusiva o prevalente cessioni di immobili ex art. 10, n. 8, DPR n. 633/1972 e di mezzi di trasporto nuovi ex art. 53, comma 1, Decreto Legge n. 331/1993;
  • partecipare a società di persone, associazioni professionali o SRL che adottano il regime di trasparenza (ex art. 116, TUIR).

 

 

Le novità introdotte dal Disegno di Legge di bilancio 2019 riguardano:

  • I soci di società e/o associazioni: coloro che partecipano a società di persone o associazioni, imprese familiari, società a responsabilità limitata. Con la nuova formulazione introdotta in Legge di bilancio l’accesso al regime sarà precluso a coloro che, sempre contemporaneamente all’attività per cui godono del regime agevolato, sono soci di società a responsabilità limitata (srl), ancorché la società in questione non abbia esercitato l’opzione per la trasparenza fiscale.
  • Gli ex dipendenti:coloro che hanno come committente un ex datore di lavoro dipendente o un attuale datore. Questo per combattere apertamente il fenomeno delle false partite Iva.

 

 

La cancellazione dei requisiti oggettivi

Il Legislatore oltre ad innalzare il limite di fatturato annuo a 65.000 euro, ha rimosso alcune condizioni che in passato hanno impedito l’accesso al regime forfettario a numerosi contribuenti.

La Legge di Bilancio 2019, nel testo disponibile ad oggi, elimina i seguenti requisiti di accesso:

  • spese per lavoro dipendente e assimilati non superiori a 5.000 euro lordi;
  • beni strumentali di costo non superiore a 20.000 euro.

Una delle possibili novità potrebbe essere anche l’abolizione del limite di 30.000 euro relativo ai redditi da lavoro dipendente o assimilati percepiti nell’anno precedente.

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