LA FATTURA ELETTRONICA OBBLIGATORIA

Settembre 2018

A partire da gennaio 2019 l’Italia sarà il primo paese in Europa a prevedere, l’obbligo della fatturazione elettronica nel B2B, ovvero della fattura elettronica fra privati, già vigente, invece, per la Pubblica Amministrazione e da luglio 2018 anche per subappalti e carburanti.

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 30 aprile 2018 e la circolare 8/E del 30 aprile 2018, ha provveduto ad emanare i primi chiarimenti in merito al nuovo obbligo avallato già in precedenza dall’UE, introducendo nuove regole e specifiche tecniche.

 

Definizione

La fattura elettronica non è altro che una fattura tradizionale che invece di essere in formato cartaceo è prodotta in formato digitale Xml (eXtensible Markup Language), al fine di assicurare l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione.

 

Funzionamento

Attraverso la fatturazione elettronica si definisce un percorso unico standardizzato, grazie al Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate, che può essere riassunto di seguito:

  • La fattura elettronica viene compilata tramite un software di fatturazione elettronica.
  • Viene firmata digitalmente (tramite firma elettronica qualificata) dal soggetto che emette la fattura o dal suo intermediario in modo da garantire origine e contenuto (opzionale).
  • Chi emette la fattura dovrà poi inviarla al destinatario tramite il Sistema di Interscambio che, per legge, è il punto di passaggio obbligato per tutte le fatture elettroniche emesse verso la Pubblica Amministrazione e verso i privati. La trasmissione della fattura elettronica è effettuata con le seguenti modalità:
    • posta elettronica certificata;
    • servizi informatici messi a disposizione dall’Ade (procedura web, appper sistemi mobileo software da installare su PC);
    • sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web service”;
    • sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP;
  • Dopo i controlli tecnici automatici, il Sistema di Interscambio provvede a recapitare il documento alla Pubblica Amministrazione o al soggetto privato a cui è indirizzato. In caso di esito negativo il Sistema di Interscambio invierà al fornitore una ricevuta di scarto, il quale ha a disposizione 5 giorni dalla comunicazione dello scarto per trasmettere nuovamente la fattura rettificata con la stessa data e numero.

Il Sistema di Interscambio funge quindi da snodo tra gli interessati e ha il compito di verificare che il formato del documento ricevuto sia corretto e che i dati inseriti siano completi.

Per il recapito della fattura elettronica l’Agenzia delle Entrate rende disponibile un servizio di registrazione “dell’indirizzo telematico” (vale a dire una PEC o un codice destinatario) prescelto per la ricezione dei file.

Nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SDI il recapito non fosse possibile (ad esempio, casella PEC piena o non attiva ovvero canale telematico non attivo):

  • Il SDI rende disponibile la fattura elettronica al cliente e al fornitore nelle rispettive aree riservate del sito web dell’Agenzia delle entrate;
  • il fornitore devecomunicaretempestivamente al cliente che l’originale della fattura elettronica è a disposizione nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, anche mediante la consegna di una copia informatica o cartacea della fattura elettronica.

 

Ambito Soggettivo

Dal 1° gennaio 2019 l’obbligo di emissione di fatture elettroniche mediante il sistema di interscambio “SDI” fornito dall’Agenzia delle Entrate viene esteso a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti privati (partite IVA e consumatori finali):

  • residenti;
  • stabiliti;
  • identificati nel territorio dello Stato.

I soggetti non obbligati all’emissione di fatture elettroniche secondo la normativa sono:

  • coloro che applicano il regime forfettario (commi 54-89, art. 1, legge 190/2014);
  • coloro che applicano il regime dei minimi o regime di vantaggio (commi 1 e 2, art. 27, decreto legge 98/2011);
  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di non residenti, comunitari ed extra comunitari.

Le fatture elettroniche emesse verso consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate e a richiesta una copia della fattura in formato analogico.

 

Sanzioni

In caso di mancata emissione della fattura tra operatori residenti tramite il “Sistema di Interscambio” la fattura si considera non emessa con conseguente applicazione delle sanzioni dal 90% al 180%.

Il cliente ha possibilità di regolarizzare le fatture non ricevute o irregolari attraverso il “Sistema di Interscambio”, compilando nel file fattura elettronica il campo “Tipo Documento” con il codice TD20 (autofattura) e le sezioni anagrafiche del fornitore e del cliente rispettivamente con i dati del fornitore e i propri dati.

Nel caso di omessa o inesatta trasmissione dei dati delle fatture transfrontaliere si applica la sanzione di 2 euro per ciascuna fattura fino a un massimo di 1.000 euro, con riduzione alla metà in caso di regolarizzazione entro 15 giorni (art. 11, comma 2 quater, del Dlgs 471/97).

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