A partire da gennaio 2019 l’Italia sarà il primo paese in Europa a prevedere, l’obbligo della fatturazione elettronica nel B2B, ovvero della fattura elettronica fra privati, già vigente, invece, per la Pubblica Amministrazione e da luglio 2018 anche per subappalti e carburanti.
L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 30 aprile 2018 e la circolare 8/E del 30 aprile 2018, ha provveduto ad emanare i primi chiarimenti in merito al nuovo obbligo avallato già in precedenza dall’UE, introducendo nuove regole e specifiche tecniche.
Definizione
La fattura elettronica non è altro che una fattura tradizionale che invece di essere in formato cartaceo è prodotta in formato digitale Xml (eXtensible Markup Language), al fine di assicurare l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione.
Funzionamento
Attraverso la fatturazione elettronica si definisce un percorso unico standardizzato, grazie al Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate, che può essere riassunto di seguito:
Il Sistema di Interscambio funge quindi da snodo tra gli interessati e ha il compito di verificare che il formato del documento ricevuto sia corretto e che i dati inseriti siano completi.
Per il recapito della fattura elettronica l’Agenzia delle Entrate rende disponibile un servizio di registrazione “dell’indirizzo telematico” (vale a dire una PEC o un codice destinatario) prescelto per la ricezione dei file.
Nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SDI il recapito non fosse possibile (ad esempio, casella PEC piena o non attiva ovvero canale telematico non attivo):
Ambito Soggettivo
Dal 1° gennaio 2019 l’obbligo di emissione di fatture elettroniche mediante il sistema di interscambio “SDI” fornito dall’Agenzia delle Entrate viene esteso a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti privati (partite IVA e consumatori finali):
I soggetti non obbligati all’emissione di fatture elettroniche secondo la normativa sono:
Le fatture elettroniche emesse verso consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate e a richiesta una copia della fattura in formato analogico.
Sanzioni
In caso di mancata emissione della fattura tra operatori residenti tramite il “Sistema di Interscambio” la fattura si considera non emessa con conseguente applicazione delle sanzioni dal 90% al 180%.
Il cliente ha possibilità di regolarizzare le fatture non ricevute o irregolari attraverso il “Sistema di Interscambio”, compilando nel file fattura elettronica il campo “Tipo Documento” con il codice TD20 (autofattura) e le sezioni anagrafiche del fornitore e del cliente rispettivamente con i dati del fornitore e i propri dati.
Nel caso di omessa o inesatta trasmissione dei dati delle fatture transfrontaliere si applica la sanzione di 2 euro per ciascuna fattura fino a un massimo di 1.000 euro, con riduzione alla metà in caso di regolarizzazione entro 15 giorni (art. 11, comma 2 quater, del Dlgs 471/97).