Il Bonus Formazione 4.0, disciplinato dall’articolo 1, commi da 46 a 56, della Legge 205/2017, è un contributo sotto forma di credito d’imposta per le spese sostenute al fine di finanziare la formazione che le imprese vogliono effettuare per adeguarsi al Piano Industria 4.0.
Il Bonus è stato prorogato per tutto il 2020 con una nuova disponibilità di 150 milioni concessa dalla legge di Bilancio, legge 160/2019. I commi 210-217 dell’articolo 1 modificano però l’incentivo, incidendo sui massimali di aiuto e abrogando la previsione sulla necessità di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione attraverso i contratti collettivi aziendali o territoriali.
I BENEFICIARI
I potenziali beneficiari sono:
Sono invece escluse:
AMBITI DELLA FORMAZIONE
FORMAZIONE NEL SETTORE DELLE TECNOLOGIE
SPESE AGEVOLABILI
Danno accesso al credito d’imposta le attività di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie.
In particolare, si deve trattare di attività formative svolte:
le conoscenze delle tecnologie, previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0.
La formazione potrà essere erogata direttamente da soggetti interni all’impresa o da terzi soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma, università, pubbliche o private o strutture ad esse collegate, soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali e soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37. La legge di Bilancio ha incluso fra i soggetti erogatori anche gli istituti tecnici superiori.
MISURA DELL’AGEVOLAZIONE
Il credito d’imposta nei confronti delle:
La misura del credito d’imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al:
UTILIZZO DEL CREDITO R&S
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite Mod. F24, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti (potrà essere utilizzato dal 1° gennaio 2021, per i costi sostenuti nel 2020).
Il bonus va indicato nel Mod. Redditi (quadro RU) relativo al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese agevolabili e in quelli relativi ai periodi d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.
Il credito d’imposta si applica nel rispetto delle norme UE sulla compatibilità degli aiuti di Stato.
CERTIFICAZIONE DEI COSTI
Il riconoscimento del credito d’imposta è subordinato al fatto che i costi del personale sostenuti siano certificati, alternativamente: