BONUS FORMAZIONE 4.0: anche nel 2020 un’opportunità per le aziende

Febbraio 2020

Il Bonus Formazione 4.0, disciplinato dall’articolo 1, commi da 46 a 56, della Legge 205/2017, è un contributo sotto forma di credito d’imposta per le spese sostenute al fine di finanziare la formazione che le imprese vogliono effettuare per adeguarsi al Piano Industria 4.0.

Il Bonus è stato prorogato per tutto il 2020 con una nuova disponibilità di 150 milioni concessa dalla legge di Bilancio, legge 160/2019. I commi 210-217 dell’articolo 1 modificano però l’incentivo, incidendo sui massimali di aiuto e abrogando la previsione sulla necessità di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione attraverso i contratti collettivi aziendali o territoriali.

 

I BENEFICIARI

I potenziali beneficiari sono:

  • tutte le imprese (sono esclusi i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali);
  • indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato.

Sono invece escluse:

  • le imprese in difficoltà (art. 2, p. 18, del Reg. CE 17 giugno 2014, n. 651/2014/UE) e
  • le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o non in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

 

AMBITI DELLA FORMAZIONE

  • Vendita e marketing;
  • informatica;
  • tecniche e tecnologie di produzione

 

FORMAZIONE NEL SETTORE DELLE TECNOLOGIE

  • Big data e analisi dei dati;
  • cloud e fog computing;
  • cyber security;
  • sistemi cyber-fisici;
  • prototipazione rapida;
  • sistemi di visualizzazione e realtà aumentata;
  • robotica avanzata e collaborativa;
  • interfaccia uomo macchina;
  • manifattura additiva;
  • internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali

 

SPESE AGEVOLABILI

Danno accesso al credito d’imposta le attività di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie.
In particolare, si deve trattare di attività formative svolte:

  • per acquisire ex novo o
  • consolidare

le conoscenze delle tecnologie, previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0.

La formazione potrà essere erogata direttamente da soggetti interni all’impresa o da terzi soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma, università, pubbliche o private o strutture ad esse collegate, soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali e soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37. La legge di Bilancio ha incluso fra i soggetti erogatori anche gli istituti tecnici superiori.

 

MISURA DELL’AGEVOLAZIONE

Il credito d’imposta nei confronti delle:

  1. piccole imprese è riconosciuto in misura pari al:
    1. 50 per cento delle spese ammissibili;
    2. nel limite massimo annuale di 300.000 euro.
  2. medie imprese è riconosciuto in misura pari al:
    1. 40 per cento delle spese ammissibili;
    2. nel limite massimo annuale di 250.000 euro.
  3. grandi imprese è riconosciuto in misura pari al:
    1. 30 per cento delle spese ammissibili;
    2. nel limite massimo annuale di 250.000 euro.

La misura del credito d’imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al:

  • 60 per cento;
  • nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra-svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.

 

UTILIZZO DEL CREDITO R&S

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite Mod. F24, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti (potrà essere utilizzato dal 1° gennaio 2021, per i costi sostenuti nel 2020).

Il bonus va indicato nel Mod. Redditi (quadro RU) relativo al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese agevolabili e in quelli relativi ai periodi d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

Il credito d’imposta si applica nel rispetto delle norme UE sulla compatibilità degli aiuti di Stato.

 

CERTIFICAZIONE DEI COSTI

Il riconoscimento del credito d’imposta è subordinato al fatto che i costi del personale sostenuti siano certificati, alternativamente:

  • per le società obbligate al controllo legale dei conti: dal soggetto incaricato della revisione legale (società di revisione o revisore unico);
  • per gli altri soggetti: da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali.

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